Discariche e diritto di rivalsa dello Stato sui soggetti responsabili. In caso di condanna Ue è necessario individuarli


Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi previsti dalla normativa dell’Ue, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna dalla Corte di Giustizia dell’Ue. Ma deve individuare i responsabili della violazione. Anche in caso di discariche abusive.

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 10 marzo 2017, n. 3400 – in riferimento alla richiesta di annullamento alla azione di rivalsa del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Muggia, Trivignano Udinese e Majano, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014. La Corte ha condannato l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione di direttive in materia di discariche abusive e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.

Nel corso dell’anno 2015 il Ministero ha pagato l’importo della sanzione iniziale di 40 milioni di euro; ha poi pagato l’altro importo pari a 85.589,04 a titolo di interessi di mora e la prima penalità semestrale pari a 39,8 milioni di euro, a titolo di anticipazione. Ai fini della procedura di rivalsa, l’amministrazione ha effettuato l’imputazione delle penalità già pagate tra le discariche interessate sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia che attribuisce una penalità di 400.000 euro per le discariche contenenti rifiuti pericolosi e 200.000 euro per quelle con rifiuti non pericolosi.

Ma secondo la Regione tale richiesta sarebbe illegittima. Perché l’Autorità statale non avrebbe condotto alcuna istruttoria, sito per sito, sulle eventuali responsabilità dei singoli enti territoriali in punto di violazioni del diritto dell’Unione alla luce della normativa nazionale e regionale del settore. Al contrario si sarebbe limitata ad individuare come astrattamente responsabili Regione e Comuni sulla base del Codice ambientale (art. 250 d.lgs. n. 152 del 2006)

La normativa italiana prevede che lo Stato possa rivalersi per ottenere quanto pagato in caso di condanna della Corte Ue sui soggetti responsabili delle violazioni, ma prevede anche che lo Stato individui i responsabili al fine di procedere legittimamente all’azione di rivalsa.

Nel caso di specie, lo Stato italiano è stato sanzionato per la situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche “abusive” situate nel territorio nazionale. In tale contesto è il Codice ambientale che detta le regole. Prevede che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le misure necessarie di prevenzione nelle zone interessate dalla contaminazione, indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento ed attività successive sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Nei casi di bonifica, la procedura dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da ciò emerge che il “corpus normativo” in materia richiede lo svolgimento di una fase propedeutica a quella dell’esercizio dell’azione di rivalsa, vale a dire l’individuazione delle relative responsabilità, che postulano il mancato esercizio del potere di provvedere, e che possono astrattamente sussistere sia in capo allo Stato sia in capo alle Regioni sia in capo agli enti locali.

Ne deriva che è illegittima l’individuazione di Regione e Comuni come astrattamente responsabili, in assenza di qualsiasi istruttoria sito per sito sulle eventuali responsabilità dei singoli enti territoriali in punto di violazioni del diritto dell’Unione alla luce della normativa nazionale e regionale del settore.

fonte: greenreport.it



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